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I comizi elettorali sono convocati dal Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni ed entro il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo stesso decreto fissa la data della prima riunione del Consiglio regionale da tenersi presso la sede della Amministrazione comunale di Trieste non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. I sindaci dei Comuni della Regione danno notizia alla popolazione del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto che deve essere affisso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-02-03;3~art4 · fonte su Normattiva