Art. 41 — Ricorso alla Corte di appello in materia di incompatibilità
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Quando il Consiglio regionale cui sia stato presentato il ricorso amministrativo di cui all'articolo precedente non provveda nei termini prescritti ad adottare i provvedimenti previsti dagli articoli 39 e 40, e' ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Trieste. Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di incompatibilita' e' ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Trieste. La Corte d'appello entro novanta giorni dalla presentazione dei ricorsi di cui ai commi precedenti decide sulla sussistenza della causa di incompatibilita'. Ove dichiari l'incompatibilita', assegna, con la stessa pronuncia, al consigliere regionale in termine di giorni dieci per optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre. Qualora il consigliere regionale non vi provveda entro il predetto termine, la Corte d'appello lo dichiara decaduto dal mandato consiliare. La sentenza di decadenza, a cura della cancelleria della Corte d'appello, e' notificata al presidente del Consiglio regionale, al consigliere dichiarato decaduto e a chiunque altro vi abbia interesse.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008
