Art. 30 — Ricorso giurisdizionale in materia di incompatibilità
Quando il Consiglio regionale non provveda nei termini prescritti ad adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 28 e dall'articolo 29, e' ammesso ricorso giurisdizionale ((alla Corte di appello di Torino)) che, quando occorre, contesta l'incompatibilita', chiede al consigliere regionale di esercitare l'opzione e ne pronuncia la decadenza ((...)). Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di incompatibilita' e' ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale ((alla Corte di appello di Torino)) che provvede e giudica con i poteri ad esso attribuiti dal comma precedente.
Testo vigente dal 16 settembre 2010
