Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilita' ed incompatibilita' e del contenzioso elettorale
Art. 43 — Legittimazione a ricorrere
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Possono presentare i ricorsi previsti dalla presente legge gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione. Puo' inoltre presentare i ricorsi di cui al comma precedente il Commissario del Governo nella Regione.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008
