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Nella prima adunanza la Presidenza provvisoria del Consiglio regionale e' assunta dal consigliere piu' anziano di eta'. I due consiglieri piu' giovani funzionano da segretari. In detta adunanza e, se necessario, in quelle immediatamente successive, il Consiglio provvede alla convalida dell'elezione dei consiglieri ed alla costituzione dell'Ufficio definitivo di Presidenza con l'elezione del presidente, di due vicepresidenti e di due segretari. Nella elezione dell'Ufficio di Presidenza ciascun consigliere vota un solo nome per i posti di vicepresidente ed uno per i posti di segretario.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-02-03;3~art46 · fonte su Normattiva