Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilita' ed incompatibilita' e del contenzioso elettorale
Art. 48 — Composizione provvisoria della Giunta regionale
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Fino a quando non sara' emanata la legge regionale prevista dall'articolo 34, primo comma, dello Statuto, la Giunta regionale e' composta del presidente, di otto assessori effettivi e di due assessori supplenti.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008
