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Fino a quando non sara' emanata la legge regionale prevista dall'articolo 34, primo comma, dello Statuto, la Giunta regionale e' composta del presidente, di otto assessori effettivi e di due assessori supplenti.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-02-03;3~art48 · fonte su Normattiva