Art. 20
[1]Composizione della Giunta
[2]La Giunta regionale e' composta dal Presidente, che ne mantiene la unita' di indirizzo, e da non piu' di otto assessori, incaricati di dirigere i servizi regionali per settori omogenei, sulla base delle determinazioni collegiali. La Giunta provvede alla assegnazione delle attribuzioni tra i suoi componenti. Il Presidente della Giunta designa l'assessore che deve sostituirlo in caso di assenza o di impedimento. Il Presidente della Giunta deve comunicare al Consiglio le attribuzioni dei componenti della Giunta e le successive modifiche.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
