Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Per la prima elezione del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia le cause di ineleggibilita' previste dal primo comma dell'articolo 8 non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro sette giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 35/1981

    Questione infondata
    26 febbraio 1981

    1. - Dichiara inammissibili: a) le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 20 e 26, nonché dell'intero d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, della legge 8 marzo 1951, n. 122, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e della legge 23 luglio 1973, n. 9, della Regione Trentino - Alto Adige, rispettivamente sollevate - in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost. - dai pretori di Citt…

    Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 53 cost. · Art. 20 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-02-03;3~art49 · fonte del testo