Art. 49 — Norma transitoria in materia di ineleggibilità
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Per la prima elezione del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia le cause di ineleggibilita' previste dal primo comma dell'articolo 8 non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro sette giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008
