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Le spese, per la prima elezione del Consiglio regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia sono a carico dello Stato. Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge sara' provveduto con gli stanziamenti previsti dallo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64. Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese predette e' autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni da introdurre in bilancio in dipendenza delle disposizioni della presente legge.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-02-03;3~art51 · fonte su Normattiva