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Non sono eleggibili a consigliere regionale:

  • a)i giudici della Corte Costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della Magistratura;
  • b)il capo e vice capo della polizia;
  • c)i capi di Gabinetto dei Ministri;
  • d)il commissario generale del Governo per il territorio di Trieste;
  • e)il commissario del Governo nella Regione;
  • f)i prefetti, i vice prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;
  • g)gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, la circoscrizione del cui Comando territoriale comprenda anche solo parte del territorio della Regione o sia in esso compresa;
  • h)coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da Enti, Istituti o Aziende da essa dipendenti, nonche' gli amministratori di tali Enti, Istituti o Aziende;
  • i)i magistrati addetti alla delegazione della Corte dei conti prevista dall'articolo 58 dello Statuto. Le cause di ineleggibilita', di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quadriennio di durata del Consiglio regionale con effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito. Il quadriennio decorre dalla data della prima riunione del Consiglio regionale in scadenza. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, le cause di ineleggibilita' anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento, e sempre che sia anteriore al termine di centottanta giorni di cui al secondo comma.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 29 dicembre 1994

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 438/1994

    Ha colpito questo articolo
    23 dicembre 1994

    Come la Corte ha costantemente affermato, il principio di eguaglianza fra i cittadini nella possibilità di accesso alle cariche elettive esige che la riserva di legge in materia si attui sul piano nazionale in condizioni di parità. Ne consegue che discipline differenziate - in tema di elettorato passivo - in relazione al territorio di una determinata regione non possono considerarsi legittime, salvo che sussistano situazioni concernenti categorie di soggetti che siano esclusive per quella regione, ovvero si presentino diverse, messe a raffronto con quelle proprie delle stesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale e purché, in ogni caso, tale diversità di disciplina sia sorretta da motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale. Tali principi, pur essendo stati posti con riferimento a norme adottate dalla Regione siciliana nell'esercizio della propria potestà legislativa esclusiva in materia, 'a fortiorì valgono quando, come nella specie, la normativa impugnata, relativa alla Regione Friuli-Venezia Giulia, è stata dettata, come previsto nello Statuto speciale di quella Regione, da una legge dello Stato. - S. nn. 105/1957 e, da ultimo, S. n. 84/1994. red.: S.P.

    Art. 8 Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilita' ed incompatibilita' e del contenzioso elettorale · Art. 2 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale · Art. 33 Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilita' ed incompatibilita' e del contenzioso elettorale · Art. 19 Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1964-02-03;3~art8 · fonte su Normattiva