Art. 8 — Cause di ineleggibilità
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Non sono eleggibili a consigliere regionale:
- a)i giudici della Corte Costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della Magistratura;
- b)il capo e vice capo della polizia;
- c)i capi di Gabinetto dei Ministri;
- d)il commissario generale del Governo per il territorio di Trieste;
- e)il commissario del Governo nella Regione;
- f)i prefetti, i vice prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;
- g)gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, la circoscrizione del cui Comando territoriale comprenda anche solo parte del territorio della Regione o sia in esso compresa;
- h)coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da Enti, Istituti o Aziende da essa dipendenti, nonche' gli amministratori di tali Enti, Istituti o Aziende;
- i)i magistrati addetti alla delegazione della Corte dei conti prevista dall'articolo 58 dello Statuto. Le cause di ineleggibilita', di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quadriennio di durata del Consiglio regionale con effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito. Il quadriennio decorre dalla data della prima riunione del Consiglio regionale in scadenza. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, le cause di ineleggibilita' anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento, e sempre che sia anteriore al termine di centottanta giorni di cui al secondo comma.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 29 dicembre 1994
