Art. 8 — Cause di ineleggibilità
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Non sono eleggibili a consigliere regionale:
- a)i giudici della Corte Costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della Magistratura;
- b)il capo e vice capo della polizia;
- c)i capi di Gabinetto dei Ministri;
- d)il commissario generale del Governo per il territorio di Trieste;
- e)il commissario del Governo nella Regione;
- f)i prefetti, i vice prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;
- g)gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, la circoscrizione del cui Comando territoriale comprenda anche solo parte del territorio della Regione o sia in esso compresa;
- h)coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da Enti, Istituti o Aziende da essa dipendenti, nonche' gli amministratori di tali Enti, Istituti o Aziende;
- i)i magistrati addetti alla delegazione della Corte dei conti prevista dall'articolo 58 dello Statuto. Le cause di ineleggibilita', di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quadriennio di durata del Consiglio regionale con effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.1 Il quadriennio decorre dalla data della prima riunione del Consiglio regionale in scadenza.1 In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, le cause di ineleggibilita' anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento, e sempre che sia anteriore al termine di centottanta giorni di cui al secondo comma.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 23 dicembre 1994 n. 348 (in G.U. 1a s.s. 28/12/1994 n. 53) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 3 febbraio 1964, n. 3 ("Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilita' ed incompatibilita' e del contenzioso elettorale"), nella parte in cui prevede che le cause di ineleggibilita' indicate nel comma precedente non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate "almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quadriennio (ora quinquennio) di durata del Consiglio regionale", anziche' "non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature"; Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 3 febbraio 1964, n. 3, nella parte in cui non prevede che si applichi la disciplina di cui all'art. 2, quinto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154; Visto l'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, terzo e quarto comma, della legge 3 febbraio 1964, n. 3".
Testo in vigore dal 29 dicembre 1994 al 22 dicembre 2008
