Sino al 30 giugno 1950 sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministro per il tesoro la costituzione di societa' con capitale superiore a 100 milioni di lire. Sono pure subordinati alla suddetta autorizzazione gli aumenti di capitale non gratuiti e le emissioni di obbligazioni delle societa' stesse, che, se pure deliberati o da effettuarsi in piu' riprese dopo l'entrata in vigore della presente legge, superino nel complesso la somma di 100 milioni di lire. In ogni caso sono soggetti all'autorizzazione predetta gli aumenti di capitale di che sopra e le emissioni di obbligazioni delle societa' le cui azioni sono ammesse alla quotazione di Borsa. E' salva l'applicazione del regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400 e successive modificazioni, riflettente la difesa, del risparmio e la disciplina del credito.

Testo vigente dal 29 ottobre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-10-18;768~art1 · fonte del testo