Se il Ministro per il tesoro ritiene di negare o di limitare l'autorizzazione, di cui all'art. 1, l'istanza relativa all'autorizzazione stessa verra' trasmessa al Comitato interministeriale del credito e del risparmio con motivata, relazione, della quale sara' inviata copia ad Ministero dell'industria e del commercio. In tal caso, sull'istanza provvede il Comitato predetto.

Testo vigente dal 29 ottobre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-10-18;768~art2 · fonte del testo