Nel primo e nel secondo comma dell'articolo unico della legge 3 maggio 1955, n. 428, modificato dal settimo comma dell'articolo 11 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, il limite per la costituzione e gli aumenti del capitale sociale e per l'emissione di obbligazioni e' elevato a lire 5 miliardi.
Testo vigente dal 23 marzo 1983
