Nel primo e nel secondo comma dell'articolo unico della legge 3 maggio 1955, n. 428, modificato dal settimo comma dell'articolo 11 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, il limite per la costituzione e gli aumenti del capitale sociale e per l'emissione di obbligazioni e' elevato a lire 5 miliardi.

Testo vigente dal 23 marzo 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-03-19;72~art16 · fonte su Normattiva