Il regolamento del prestito obbligazionario di cui al precedente art. 1 sara' approvato dal Ministro per il tesoro - sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio - con proprio decreto da emanare su proposta del Consiglio di amministrazione dell'istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) e da pubblicare della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Un delegato del Ministero del tesoro accertera' l'osservanza delle norme che regolano detto prestito obbligazionario.

Testo vigente dal 31 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-03-23;167~art3 · fonte del testo