Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini
Art. 11
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Il proprietario, che possieda piu' di una azienda del tipo previsto dal precedente articolo, ha diritto ad essere esentato dalla espropriazione limitatamente ad una sola azienda da lui scelta. Le altre saranno espropriate ai sensi della presente legge, e preferibilmente destinate ad essere condotte in forma associativa.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1950 al 1 gennaio 2002
