Art. 10
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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3 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 7 ottobre 1951 al 1 gennaio 2002. 183 parole tolte, 11 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: La presente legge non si applica per la espropriazione dei terreni a coltura intensiva formanti aziende agrarie organiche ed efficienti, condotte in forme associative con i lavoratori e provviste di impianti strumentali moderni e centralizzati, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
tolto: a) la produzione media unitaria delle principali colture dell'azienda, calcolata sull'ultimo quinquennio, sia superiore di almeno il 40 per cento a quella delle medesime colture della zona del catasto agrario cui appartiene l'azienda;
tolto: b) il carico di lavoro, fisso ed avventizio, sulla superficie lavorabile, calcolato, con riferimento all'ultimo triennio, in base alla tabella allegata al regolamento per la esecuzione della presente legge, non sia inferiore a 0,3 unita' lavorative per ettaro;
tolto: c) le condizioni economiche e sociali dei contadini che vivono nella azienda siano nettamente superiori a quelle medie della zona, avendo particolare riguardo alla continuita' del lavoro e alla partecipazione dei lavoratori ai risultati della produzione;
tolto: d) l'azienda sia appoderata e le case coloniche rispondano alle esigenze dell'igiene.
tolto: Gli accertamenti per l'applicazione del presente articolo sono demandati al Ministero dell'agricoltura e dello foreste, il quale emettera' le dichiarazioni di esonero.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-10-21;841~art10 · fonte del testo