Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini
Art. 12
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Sino alla promulgazione della legge generale di riforma fondiaria, il Governo della Repubblica ha facolta' di procedere con legge delegata all'espropriazione anche delle aziende considerate nell'art. 10, applicando la tabella allegata, alla presente legge, alla parte di esse che supera i 500 ettari.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1950 al 1 gennaio 2002
