Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1950 al 1 gennaio 2002. 173 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: L'assegnazione delle terre e' fatta secondo le norme dell'art. 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, intendendosi per contributi statali detraibili dal costo delle opere di miglioramento quelli che si sarebbero corrisposti dallo Stato a norma del testo unico 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni. Nell'assegnazione dei terreni espropriati sono di regola preferiti, nel quadro delle disposizioni di assegnazione, i contadini i quali abbiano gia' in corso per lo stesso terreno contratti miglioratari a lungo termine, di data certa anteriore all'entrata in vigore della presente legge, ed abbiano eseguito sostanziali e permanenti migliorie nel fondo. Per tali assegnazioni, l'indennita' di esproprio sara' diminuita, in relazione alle migliorie eseguite, ai sensi delle norme in vigore. Il trasferimento delle terre di cui all'art. 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230, potra' effettuarsi anche a favore di istituzioni, legalmente riconosciute, che abbiano come compito specifico la formazione professionale degli orfani o figli di contadini per il loro avviamento alla proprieta' direttamente coltivata mediante la costituzione di aziende modello o di fattorie-scuola.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-10-21;841~art21 · fonte del testo