Art. 20
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Secondo il sistema delle leggi di riforma fondiaria la consistenza dei terreni e i soggetti passivi debbono essere determinati con riferimento alla data del 15 novembre 1949. Unica eccezione a tale regola è quella prevista per i trasferimenti mortis causa ai discendenti in linea retta, i quali sono efficaci fino alla data di entrata in vigore dalla legge stralcio (29 ottobre 1950). Fra gli atti inter vivos sono considerati inefficaci nei confronti degli Enti di riforma tutti quelli a titolo gratuito posteriori al 1 gennaio 1948 ad eccezione delle donazioni in contemplazione di matrimonio e di quelle a favore di Enti morali di beneficenza, assistenza ed istruzione, effettuate fino al 15 novembre 1949. Poiché tali Enti sono stati considerati dal legislatore soltanto a proposito di atti tra vivi (donazione) e non di atti mortis causa, deve ritenersi che un Ente divenuto proprietario per successione testamentaria posteriormente al 15 novembre 1949, di terreni assoggettati alla riforma agraria, non può opporre alcun titolo al decreto di esproprio con il quale tali terreni erano stati colpiti nella loro consistenza a quella data.
Art. 42 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 4 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini
dichiara la illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica n. 4250 in data 28 dicembre 1952, in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 20, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in quanto ha disposto la espropriazione di un fondo donato in contemplazione di matrimonio. Così…
Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 20 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini
Ai sensi degli articoli 20, ultimo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (c.d. legge stralcio) e 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333 (norme interpretative ed integrative della legge stralcio), non possono essere tenuti a calcolo, per la determinazione del carico fondiario suscettibile di scorporo, i terreni alienati, entro il 28 ottobre 1950, in base alle disposizioni del D.P.R. 24 febbraio 1948, n. 114 (convertito nella legge 22 marzo 1950, n. 144) sulla piccola proprietà contadina. Pertanto, i decreti presidenziali, nn. 807 e 839 del 31 agosto 1951, che non hanno fatte salve, in sede di determinazione della quota di scorporo, le alienazioni poste in essere entro il suddetto termine del 28 ottobre 1950 e in base alla legge sulla piccola proprietà contadina, sono costituzionalmente illegittimi, per aver ecceduto dai limiti della delega fatta al Governo con la legge 21 ottobre 1950, n. 841, violando così gli articoli 76 e 77 della Costituzione.
Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 20 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini · Art. 4 Norme interpretative e integrative della legge 21 ottobre 1950, n. 841, concernente l'espropriazione, la bonifica, la trasformazione e l'assegnazione dei terreni ai contadini
La figura della donazione obnuziale ha caratteri particolari, in quanto gode di uno speciale regime formale, è concepita come un negozio unilaterale, valido ed irrevocabile senza bisogno di accettazione del donatario, ma subordinato al fatto che segua il matrimonio, la cui celebrazione opera quindi come condicio iuris e ne determina il momento di efficacia. L'espressione "donazioni in contemplazione di matrimonio" - che si rinviene nell'art. 20, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (c.d. legge stralcio) - non corrisponde testualmente a quella dell'art. 785 cod. civ. nella quale si richiede un esplicito riferimento ad "un determinato futuro matrimonio". Di conseguenza, quando risulti il fatto che una donazione è stata posta in essere con riguardo a un determinato futuro matrimonio, è da ritenere che essa rientri nelle eccezioni previste dall'art. 20 citato al principio della inefficacia di diritto nei confronti degli Enti di riforma fondiaria degli atti fra vivi a titolo gratuito - se posteriori al 1 gennaio 1948 -, anche se non vi sia contenuta una espressa menzione del matrimonio contemplato.
Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 5 Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini · Art. 20 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini
Sul punto la sentenza rinvia alla precedente sent. n. 59 del 1957 (ved. 59/57 A, 60/57 A, 62/57 A, 63/57 A, 64/57 A, 65/57 A, 66/57 A, 67/57 C, 68/57 A, 70/57 A, 71/57 A, 72/57 A, 73/57 A, 74/57 A, 75/57 A, 78/57 A, 79/57 A, 80/57 A e 81/57 A).
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 1951 al 1 gennaio 2002. 286 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'art. 27 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e' sostituito dal seguente:
tolto: Fermo restando quanto disposto dall'art. 4, comma quinto, per i trasferimenti a causa di morte, ai fini della presente legge sono inefficaci di diritto, nei confronti degli enti incaricati dell'attuazione della legge medesima, tutti gli atti tra vivi a titolo gratuito, posteriori al 1 gennaio 1948, ad eccezione delle donazioni in contemplazione di matrimonio e di quelle a favore di enti morali di beneficenza, assistenza ed istruzione. Sono anche inefficaci di diritto gli atti di vendita, o di conferimento, a societa', posteriori al 1 gennaio 1948. Sono considerati a titolo gratuito gli atti di alienazione, posteriori al 1 gennaio 1948, a favore di successibili in linea retta dell'alienante, salvo che siano stati riconosciuti come atti a titolo oneroso in sede di accertamento dell'imposta di registro. Del pari sono inefficaci di diritto gli atti a titolo oneroso stipulati dopo il 15 novembre 1949. I terreni che formano oggetto dell'atto inefficace di diritto sono considerati come pertinenti al patrimonio dell'alienante sia per la determinazione del patrimonio soggetto a scorporo, sia per l'applicazione dello scorporo stesso. L'indennita', in caso di esproprio di beni alienati, verra' corrisposta all'acquirente, salva all'acquirente stesso l'azione verso il venditore per il recupero dell'eventuale differenza fra l'indennita' e il prezzo di acquisto versato. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti indicati nel comma primo del presente articolo possono impugnare come simulati gli atti a titolo oneroso compiuti dopo il 1 gennaio 1948. Sono salve le alienazioni poste in essere ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modificazioni dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, e resta ferma l'applicazione dell'art. 11 del detto decreto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-10-21;841~art20 · fonte del testo