Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini
Art. 23
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Le norme della presente legge e della legge 12 maggio 1950, n. 230, saranno coordinate con la legge generale sulla riforma fondiaria.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1950 al 1 gennaio 2002
