Art. 24
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
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3 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1954 al 1 gennaio 2002. 185 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: In relazione all'art. 5 della legge istitutiva della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale, le spese relative all'applicazione della presente legge nei territori indicati nell'art. 3 della legge anzidetta sono poste a carico della Cassa medesima entro il limite complessivo, per il decennio dal 1950-51 al 1959-60, di lire 280 miliardi. I fondi occorrenti saranno somministrati direttamente agli enti incaricati della attuazione della presente legge. Per l'esercizio 1950-51 la Cassa potra' fare somministrazioni fino al limite di lire 28 miliardi al fine suddetto. Alle spese riguardanti i territori non contemplati nel primo comma sara' provveduto, per l'esercizio finanziario 1950-51, con prelievo di lire 7 miliardi dagli stanziamenti previsti dall'art. 5 della legge per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia centrale e settentrionale sul conto speciale (fondo-lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108. Per gli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1961-62 incluso sara' provveduto con prelievo sugli stanziamenti annui previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia centrale e settentrionale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-10-21;841~art24 · fonte del testo