Art. 24
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In relazione all'art. 5 della legge istitutiva della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale, le spese relative all'applicazione della presente legge nei territori indicati nell'art. 3 della legge anzidetta sono poste a carico della Cassa medesima entro il limite complessivo, per il decennio dal 1950-51 al 1959-60, di lire 280 miliardi. I fondi occorrenti saranno somministrati direttamente agli enti incaricati della attuazione della presente legge. Per l'esercizio 1950-51 la Cassa potra' fare somministrazioni fino al limite di lire 28 miliardi al fine suddetto. Alle spese riguardanti i territori non contemplati nel primo comma sara' provveduto, per l'esercizio finanziario 1950-51, con prelievo di lire 7 miliardi dagli stanziamenti previsti dall'art. 5 della legge per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia centrale e settentrionale sul conto speciale (fondo-lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108. ((Per gli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1961-62 incluso sara' provveduto con prelievo sugli stanziamenti annui previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia centrale e settentrionale)).
Testo in vigore dal 17 agosto 1954 al 1 gennaio 2002
