Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 agosto 1954 al 1 gennaio 2002. Leggi il testo vigente →

In relazione all'art. 5 della legge istitutiva della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale, le spese relative all'applicazione della presente legge nei territori indicati nell'art. 3 della legge anzidetta sono poste a carico della Cassa medesima entro il limite complessivo, per il decennio dal 1950-51 al 1959-60, di lire 280 miliardi. I fondi occorrenti saranno somministrati direttamente agli enti incaricati della attuazione della presente legge. Per l'esercizio 1950-51 la Cassa potra' fare somministrazioni fino al limite di lire 28 miliardi al fine suddetto. Alle spese riguardanti i territori non contemplati nel primo comma sara' provveduto, per l'esercizio finanziario 1950-51, con prelievo di lire 7 miliardi dagli stanziamenti previsti dall'art. 5 della legge per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia centrale e settentrionale sul conto speciale (fondo-lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108. ((Per gli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1961-62 incluso sara' provveduto con prelievo sugli stanziamenti annui previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia centrale e settentrionale)).

Testo in vigore dal 17 agosto 1954 al 1 gennaio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 agosto 1954

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1950 al 17 agosto 1954. 8 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… della legge 4 agosto 1948, n. 1108. Per gli esercizi finanziari dal 1951-52 al tolto: 1959-60 incluso, aggiunto: 1961-62 incluso sara' provveduto con prelievo sugli stanziamenti tolto: di 20 miliardi annui previsti dalla tolto: citata legge aggiunto: legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia centrale e settentrionale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-10-21;841~art24 · fonte del testo