Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini
Art. 25
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Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, saranno emanate le norme per l'attuazione della presente legge.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1950 al 1 gennaio 2002
