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In esecuzione delle norme contenute nell'art. 56 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato dalla Repubblica italiana con legge 29 giugno 1952, n. 766, e' autorizzata l'iscrizione in bilancio delle somme relative ai contributi speciali a carico del Governo italiano destinato, in concorso con le sovvenzioni a fondo perduto dell'alta Autorita' della Comunita' stessa, al pagamento delle provvidenze previste dalle medesime norme a favore del personale licenziato da aziende carbosiderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto. Le somme di cui al precedente comma sono prelevate dal Fondo di riserva per le spese impreviste secondo le modalita' stabilite dall'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Testo in vigore dal 19 novembre 1964 al 27 gennaio 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-11-05;1172~art1 · fonte del testo