Provvedimento abrogato dalla l. 29 dicembre 1990, n. 428.
Abrogato dal 27 gennaio 1991
Provvedimento abrogato dalla l. 29 dicembre 1990, n. 428.
Abrogato dal 27 gennaio 1991
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 1964 al 27 gennaio 1991. 94 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Entro tre anni dalla data del decreto di cui al precedente articolo 2 verranno chiuse le operazioni concernenti le erogazioni delle provvidenze ai lavoratori e nel semestre successivo sara' effettuato, fra il Governo italiano e l'Alta Autorita', il conguaglio delle spese sostenute, in modo che l'onere risulti ripartito fra le due parti secondo il rapporto di partecipazione indicato nel decreto medesimo. L'eccedenza fra la somma versata al Fondo, di cui al precedente articolo 3, dal Governo italiano e quella risultante a suo carico, in sede di conguaglio, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 1990, n. 428
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-11-05;1172~art4 · fonte del testo