[1]Le norme per l'ammissione all'esame, per la costituzione della Commissione esaminatrice e per lo svolgimento dell'esame stesso, nonche' ogni altra norma occorrente per l'attuazione e l'integrazione delle precedenti disposizioni saranno date con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia incerta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 28 maggio 1936 - Anno XIV
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Solmi - Di Revel.
[6]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo vigente dal 10 giugno 1936
