[1]Le norme per l'ammissione all'esame, per la costituzione della Commissione esaminatrice e per lo svolgimento dell'esame stesso, nonche' ogni altra norma occorrente per l'attuazione e l'integrazione delle precedenti disposizioni saranno date con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia incerta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 28 maggio 1936 - Anno XIV

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mussolini - Solmi - Di Revel.

[6]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo vigente dal 10 giugno 1936

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urn:nir:stato:legge:1936-05-28;1003~art6 · fonte del testo