[1]Coloro che, a termini della presente legge, sono autorizzati ad insegnare materie musicali o a far parte di orchestre, possono essere iscritti in appositi albi.

[2]Le norme concernenti la formazione degli albi, le condizioni per potervi essere iscritto, la determinazione dell'oggetto professionale e la disciplina su gli iscritti saranno stabilite, con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quelli per le finanze, per l'educazione nazionale e per le corporazioni, in conformita' di quanto dispone l'art. 3 del R. decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103.

Testo vigente dal 2 luglio 1934

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urn:nir:stato:legge:1934-06-04;977~art6 · fonte del testo