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Indipendentemente dagli ordinari carichi e contributi statali previsti dalle leggi riguardanti le singole opere di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale, e' autorizzata la spesa di 980 milioni da effettuare in favore dell'Opera a termini del precedente art. 7, lettera a). Tale somma sara' corrisposta in dieci rate annuali di lire 98 milioni ciascuna a decorrere dall'esercizi;1946-47, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. E' inoltre autorizzata la spesa di lire 20 milioni per studi e ricerche da compiersi, anche a mezzo del Centro di studi silani del Consiglio nazionale delle ricerche, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la migliore utilizzazione dell'altipiano della Sila. Tale somma sara' corrisposta in cinque rate annuali di lire 4 milioni ciascuna a decorrere dall'anno 1946-47 da iscriversi nello stato di previsione della spesa dei Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1948 al 22 dicembre 2008
