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Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici; che alla data del 31 dicembre 1933 risultavano iscritti al regolamento di pensione dell'ex comune di Fiume, hanno diritto, su domanda, alla liquidazione della pensione loro spettante in base alle norme del regolamento comunale gia' in vigore. Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici collocati in pensione in base al regolamento dell'ex comune di Fiume anteriormente al 31 dicembre 1933 hanno diritto alla riliquidazione della pensione in base alle norme dello stesso regolamento. Nei casi in cui viene esercitata la facolta' di cui ai commi precedenti, l'intero onere della pensione liquidata con le norme del regolamento comunale viene assunto dallo Stato. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 165.
Testo in vigore dal 10 agosto 1961 al 16 dicembre 2010
