Norme per la messa al bando delle mine antipersona
Art. 8 — Attività in favore delle vittime di mine antipersona
All'articolo 2, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente: "m-bis) il sostegno alle vittime delle mine antipersona tramite programmi di risarcimento, assistenza e riabilitazione".
Testo vigente dal 3 novembre 1997
