Chiunque usa, fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 5, fabbrica, vende, cede a qualsiasi titolo, esporta, importa, detiene mine antipersona o parti di esse, ovvero utilizza o cede, direttamente o indirettamente, diritti di brevetto o tecnologie per la fabbricazione, in Italia o all'estero, di mine antipersona o di parti di esse, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire 500 milioni a lire 1.000 milioni. Chiunque non adempia gli obblighi previsti dagli articoli 3 e 4 e' punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire 200 milioni a lire 500 milioni, nonche' con la pena accessoria dell'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo da cinque a dieci anni. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 sono diminuite fino alla meta' se il fatto per cui si procede e' di particolare tenuita'.

Testo vigente dal 3 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-29;374~art7 · fonte su Normattiva