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Le cooperative di produzione e lavoro e i loro consorzi possono essere ammessi agli appalti di opere pubbliche, nonche' ai lavori, alle forniture ed alle commesse di qualsiasi genere delle Amministrazioni e delle Aziende di Stato, degli Enti locali e degli altri Enti pubblici negli stessi limiti di importo per i quali sono rispettivamente iscritti nell'Albo nazionale dei costruttori ovvero - qualora i sodalizi predetti non siano stati ancora iscritti nell'Albo stesso e sino al 17 marzo 1967, giusta l'articolo 24 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, modificato dall'articolo 10 della legge 29 marzo 1965, n. 203, e dalla legge 5 aprile 1967, n. 162 - negli elenchi di fiducia esistenti presso le singole Amministrazioni ed Enti.

Testo in vigore dal 9 agosto 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-07-27;649~art1 · fonte del testo