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Per gli appalti di opere pubbliche, lavori, forniture e commesse di ogni genere, di importo non superiore alla cifra di lire 100 milioni per le cooperative, e di lire 500 milioni per i consorzi, la somma da depositarsi come cauzione provvisoria, ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, sara' fissata nella misura dell'1 per cento sino a lire 6 milioni e in ragione dello 0,50 per cento sulla somma eccedente sino alla concorrenza degli importi massimi suddetti. Per gli appalti di opere pubbliche, lavori, forniture e commesse di ogni genere, di importo superiore a quelli indicati, l'ammontare della cauzione sara' quello stesso indicato nell'avviso d'asta o di licitazione per le imprese comuni.

Testo in vigore dal 9 agosto 1967 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;649~art2 · fonte del testo