Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende invieranno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestore del Fondo, un elenco dei propri dipendenti nonche' degli ex dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 31 dicembre 1948, per i quali sussista l'obbligo della iscrizione al Fondo, con indicazione delle generalita' complete, della data di decorrenza della iscrizione al Fondo, dell'eventuale anzianita' riconosciuta al sensi del precedente art. 32, nonche' dell'ammontare delle retribuzioni ad essi corrisposte a partire dal 1 gennaio 1949.

Testo vigente dal 27 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-31;293~art38 · fonte del testo