Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende verseranno i contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10, relativi alle retribuzioni corrisposte agli iscritti rispettivamente dal 1 gennaio 1949 e dallo inizio del primo periodo di paga successivo all'entrata in vigore della legge 4 agosto 1955, n. 692, alla data di entrata in vigore della presente legge, dopo averne detratto:

  • a)l'importo dei contributi che, nei periodi di cui al precedente comma, esse hanno gia' versato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, relativamente agli iscritti medesimi, per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti e per l'assistenza di malattia ai pensionati dell'assicurazione stessa. Detto importo di contributi dovra' essere trasferito dall'Istituto al Fondo;
  • b)l'ammontare di eventuali anticipazioni corrisposte a titolo previdenziale agli iscritti di cui all'art. 38 che abbiano acquisito diritto a prestazioni dal Fondo nel periodo suddetto, osservata la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 35.

Testo vigente dal 27 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-31;293~art37 · fonte del testo