Nel periodo dal 1° al 15 aprile di ciascun anno, le aziende comunicano a ciascuno dei propri dipendenti per i quali, ai sensi del precedente articolo 4 e' obbligatoria l'iscrizione al Fondo, l'ammontare degli emolumenti soggetti a contributo corrisposti nell'anno solare precedente. Entro il 30 giugno dello stesso anno le aziende inviano all'Istituto nazionale della previdenza sociale un elenco nominativo dei dipendenti iscritti al Fondo, indicando per ciascuno di essi le somme dovute per contributi sul totale delle voci retributive imponibili nonche', in complesso, le somme corrisposte ma non soggette a contributo.

Testo vigente dal 27 luglio 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-07-13;859~art19 · fonte su Normattiva