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L'aspettativa sospende a tutti gli effetti l'iscrizione al Fondo, salvo diversa disposizione di contratto collettivo. Il periodo di aspettativa potra' essere riscattato su domanda del lavoratore, da presentare al Fondo non oltre sei mesi dalla ripresa del servizio. Il pagamento dei contributi arretrati e dei relativi interessi e' a totale carico del richiedente che potra' essere ammesso a fruire della rateazione prevista dal successivo art. 36.
Testo in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967
