Provvedimento abrogato dalla l. 6 dicembre 1971, n. 1084.
Abrogato dal 1 novembre 1967
Provvedimento abrogato dalla l. 6 dicembre 1971, n. 1084.
Abrogato dal 1 novembre 1967
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Il fondo speciale di previdenza del personale delle aziende private del gas, istituito dalla legge 1 luglio 1955, n. 638, offre al lavoratore una maggiore possibilità e facilità di realizzazione del proprio diritto ponendolo al coperto da eventuali inadempienze da parte del datore di lavoro (tenuto peraltro a versamenti periodici contributivi) per difficoltà economiche od altro. Esso ha una particolare natura complessa in quanto concerne tutte le competenze e previdenze che possono spettare al lavoratore come conseguenza del rapporto di lavoro dipendente al quale è legato, e vi confluiscono, in un'unica gestione, oltre a quanto necessario a corrispondere la indennità di anzianità, anche quei contributi che il lavoratore stesso sarebbe stato obbligato comunque a versare per le assicurazioni sociali che lo riguardano. Da ciò consegue che la trattenuta fino al 50% sulla indennità di liquidazione si inserisce negli aspetti finalistici propri della legge ed è diretta anche a coprire quelle contribuzioni che dovrebbero far capo, nel campo assicurativo, al prestatore d'opera. Il fatto poi che a tale trattenuta non siano tenuti i lavoratori che abbiano acquisito il diritto a pensione, non assume rilevanza qualora si tenga conto delle diversità di calcolo delle giornate di retribuzione globale che concorrono a determinare, per ogni anno di servizio, l'importo della indennità dovuta. Pertanto, non è fondata - in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost. - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, 20 e 23 della detta legge.
Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 11 Norme per la previdenza del personale delle aziende private del gas
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967. 192 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: A decorrere dal 1 maggio 1946, in caso di licenziamento per raggiunti limiti di eta' (60° anno compiuto) o per altri motivi, salvo quanto disposto all'art. 24, il dipendente che non abbia acquisito il diritto a pensione alla data del licenziamento stesso, ha diritto ad una indennita' per gli anni di servizio prestati dopo il 31 dicembre 1926, per gli operai e dopo il 31 dicembre 1927, per gli impiegati nella seguente misura: giorni 35 di retribuzione globale per ogni anno di servizio, se con anzianita' fino al 15° anno di servizio compiuto; giorni 45 di retribuzione globale per ogni anno di servizio, se con anzianita' superiore al 15° anno di servizio compiuto. L'indennita' di cui sopra e' commisurata alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore all'atto del licenziamento. L'indennita' di cui al presente articolo e' corrisposta al lavoratore direttamente dal Fondo, previa detrazione di quanto dovuto per l'aggiornamento della posizione assicurativa del lavoratore nell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e per superstiti. La detrazione predetta, non puo' assorbire piu' del 50 per cento della predetta indennita'. L'eventuale onere residuo, per la ricostituzione della posizione assicurativa, e' a carico del Fondo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 DICEMBRE 1971, N. 1084
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-07-01;638~art20 · fonte del testo