Provvedimento abrogato dalla l. 6 dicembre 1971, n. 1084.
Abrogato dal 1 novembre 1967
Provvedimento abrogato dalla l. 6 dicembre 1971, n. 1084.
Abrogato dal 1 novembre 1967
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2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967. 142 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: A decorrere dal 1 maggio 1946, in caso di cessazione dal servizio, l'iscritto o i superstiti aventi causa hanno diritto, secondo le norme di cui agli articoli seguenti:
tolto: a) ad una pensione per anzianita', quando l'iscritto abbia compiuto il 55° anno di eta' e quindici anni di contribuzione al Fondo;
tolto: b) ad una pensione in caso di invalidita' quando l'iscritto sia divenuto permanentemente inabile al lavoro, a qualunque eta' dopo almeno dieci anni di contribuzione, o dopo qualunque periodo, se l'invalidita' sia dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale;
tolto: c) ad una pensione per i superstiti, in caso di morte dopo la liquidazione della pensione diretta, o, se la morte avviene nello stato di attivita' di servizio, dopo almeno dieci anni di contribuzione o dopo qualunque periodo se la morte e' causata da infortunio sul lavoro o da malattia professionale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 DICEMBRE 1971, N. 1084
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-07-01;638~art12 · fonte del testo