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A decorrere dal 1 maggio 1946, in caso di cessazione dal servizio, l'iscritto o i superstiti aventi causa hanno diritto, secondo le norme di cui agli articoli seguenti:
- a)ad una pensione per anzianita', quando l'iscritto abbia compiuto il 55° anno di eta' e quindici anni di contribuzione al Fondo;
- b)ad una pensione in caso di invalidita' quando l'iscritto sia divenuto permanentemente inabile al lavoro, a qualunque eta' dopo almeno dieci anni di contribuzione, o dopo qualunque periodo, se l'invalidita' sia dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale;
- c)ad una pensione per i superstiti, in caso di morte dopo la liquidazione della pensione diretta, o, se la morte avviene nello stato di attivita' di servizio, dopo almeno dieci anni di contribuzione o dopo qualunque periodo se la morte e' causata da infortunio sul lavoro o da malattia professionale.
Testo in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967
