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I dipendenti licenziati dalle aziende per motivi disciplinari "senza preavviso e con indennita'" sono ammessi al trattamento di pensione e di indennita' previsto dalla presente legge. I dipendenti licenziati dalle aziende per motivi disciplinari "senza preavviso e senza indennita'" perdono il diritto ai trattamento di pensione e a quello di indennita' previsto dalla presente legge. Ai dipendenti licenziati per i motivi di cui al comma precedente sara' aggiornata, a cura del Fondo, la posizione nell'assicurazione obbligatoria, per l'invalidita', la vecchiaia e per i superstiti. Il Fondo e' tenuto a corrispondere ai dipendenti predetti l'1 per cento della retribuzione, a titolo di rimborso forfetario dei contributi da casi versati al Fondo. La percentuale suddetta e' calcolata sulla base della retribuzione globale mensile percepita dal dipendente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, compresa nel computo la quota della tredicesima mensilita'. L'importo della percentuale dell'1 per cento e' dovuto tante volte quanti sono i mesi di iscrizione del dipendente all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas ed al Fondo di cui alla presente legge. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'azienda di rivalersi sulle somme dovute al lavoratore licenziato, per i danni eventualmente subiti per colpa del lavoratore.
Testo in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967
