Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 151/1976

    Questione infondata
    7 luglio 1976

    Il fondo speciale di previdenza del personale delle aziende private del gas, istituito dalla legge 1 luglio 1955, n. 638, offre al lavoratore una maggiore possibilità e facilità di realizzazione del proprio diritto ponendolo al coperto da eventuali inadempienze da parte del datore di lavoro (tenuto peraltro a versamenti periodici contributivi) per difficoltà economiche od altro. Esso ha una particolare natura complessa in quanto concerne tutte le competenze e previdenze che possono spettare al lavoratore come conseguenza del rapporto di lavoro dipendente al quale è legato, e vi confluiscono, in un'unica gestione, oltre a quanto necessario a corrispondere la indennità di anzianità, anche quei contributi che il lavoratore stesso sarebbe stato obbligato comunque a versare per le assicurazioni sociali che lo riguardano. Da ciò consegue che la trattenuta fino al 50% sulla indennità di liquidazione si inserisce negli aspetti finalistici propri della legge ed è diretta anche a coprire quelle contribuzioni che dovrebbero far capo, nel campo assicurativo, al prestatore d'opera. Il fatto poi che a tale trattenuta non siano tenuti i lavoratori che abbiano acquisito il diritto a pensione, non assume rilevanza qualora si tenga conto delle diversità di calcolo delle giornate di retribuzione globale che concorrono a determinare, per ogni anno di servizio, l'importo della indennità dovuta. Pertanto, non è fondata - in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost. - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, 20 e 23 della detta legge.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 11 Norme per la previdenza del personale delle aziende private del gas

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 novembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967. 177 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Qualora il rapporto di lavoro venga a cessare ad iniziativa dei lavoratore per dimissioni, le indennita' di cui ai precedenti articoli 17, 20 e 21, sono corrisposte nelle seguenti misure percentuali: 50 per cento, quando il dipendente non abbia superato, all'atto delle dimissioni, cinque anni compiuti di servizio; 75 per cento, quando il dipendente, all'atto delle dimissioni, abbia superato i cinque e non i dieci anni compiuti di servizio; 100 per cento, quando il dipendente, all'atto delle dimissioni, abbia superato i dieci anni compiuti di servizio. Alla dipendente che si dimette per contrarre matrimonio, non si applicano le riduzioni previste dal precedente comma. Anche nel caso di dimissioni, e' detratto, dall'ammontare delle indennita' dovute dal Fondo, l'importo dei contributi per l'aggiornamento della posizione del lavoratore nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e per i superstiti, nella stessa misura percentuale con cui e' corrisposta l'indennita'. La detrazione predetta non puo' assorbire piu' del 50 per cento delle indennita' dovute a norma del presente articolo. L'eventuale onere residuo, per la ricostituzione della posizione assicurativa, e' a carico del Fondo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 DICEMBRE 1971, N. 1084

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-07-01;638~art23 · fonte del testo