Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967. Leggi il testo vigente →

Il godimento della pensione da parte del lavoratore decorre dal primo giorno dei mese successivo al termine del preavviso, anche se sostituito dall'indennita' equivalente. In caso di morte dell'iscritto, il godimento della pensione da parte degli aventi diritto decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso. I provvedimenti relativi alla liquidazione della pensione diretta ed indiretta secondo le norme previste dalla presente legge, sono deliberati su domanda del dipendente od a richiesta dell'azienda dalla quale egli dipende, oppure, in caso di morte, su domanda degli aventi diritto. Qualora superstite sia il marito invalido, la domanda di pensione deve essere presentata entro sei mesi dalla data di decesso della lavoratrice iscritta.

Testo in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-07-01;638~art25 · fonte del testo