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Il passaggio di un impiegato od operaio, iscritto al Fondo, alla categoria dei dirigenti, porta di diritto alla cessazione dell'iscrizione al Fondo stesso e viene considerato, agli effetti della presente legge, come caso di risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa dell'azienda. E lasciata, tuttavia facolta' all'iscritto di richiedere all'atto del passaggio a dirigente, che agli effetti della liquidazione di tutta la sua anzianita' di servizio, compresa quella di dirigente, in sostituzione del trattamento previsto per i dirigenti di aziende industriali, venga mantenuta e continuata, nei suoi confronti, l'applicazione delle norme della presente legge, con la conseguente prosecuzione della sua iscrizione al Fondo. Per esercitare la facolta' di cui al precedente comma, il dirigente dovra' presentare domanda al Fondo, corredata del parere della rispettiva azienda, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, ovvero entro tre mesi dalla data del passaggio a dirigente, per coloro che conseguono tale qualifica successivamente. L'importo della retribuzione, fino alla concorrenza del quale sono dovuti i contributi e le prestazioni, sara' determinato dal Comitato amministratore del Fondo in base alla media delle retribuzioni globali mensili spettanti agli impiegati della categoria piu' elevata di iscritti al Fondo, annientata del 20 per cento, e sara' comunicato all'iscritto che, entro un mese da tale comunicazione, e' tenuto a partecipare al Fondo la propria definitiva accettazione.

Testo in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-07-01;638~art28 · fonte del testo