Provvedimento abrogato dalla l. 6 dicembre 1971, n. 1084.
Abrogato dal 1 novembre 1967
Provvedimento abrogato dalla l. 6 dicembre 1971, n. 1084.
Abrogato dal 1 novembre 1967
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967. 105 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Agli effetti della presente legge, per "retribuzione nominale mensile" si intende l'importo normalmente corrisposto al dipendente a titolo di retribuzione minima stabilito dal contratto collettivo della categoria maggiorato degli aumenti per anzianita' e per merito, esclusa la quota della tredicesima mensilita'. Per "retribuzione globale mensile" si intende l'importo normalmente corrisposto al dipendente a titolo di retribuzione nominale, aumentato dell'ammontare della indennita' di contingenza, e delle altre eventuali indennita', fisse mensili a carattere continuativo, escluse la quota della tredicesima mensilita', le somministrazioni in natura, le indennita' sostitutive di esse, le indennita' di mensa e simili, nonche' le corresponsioni a titolo di rimborso spese, anche se forfetizzate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 DICEMBRE 1971, N. 1084
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-07-01;638~art29 · fonte del testo