Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967. Leggi il testo vigente →
Il rapporto d'impiego del personale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas e' risolto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed il personale e' ammesso a fruire del trattamento di pensione e di liquidazione previsto dalla legge medesima. I dipendenti, costituenti il personale di cui al precedente comma, che alla data di risoluzione del rapporto di lavoro non abbiamo superato il 60° anno di eta', possono essere assunti con rapporto provvisorio di impiego, in qualita' di dipendenti fuori ruolo, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione alle esigenze del servizio e sempreche' siano in possesso degli altri requisiti richiesti dai regolamenti vigenti presso l'Istituto medesimo. Al personale assunto si applicano, a decorrere dalla data di assunzione, le norme che disciplinano il trattamento economico e giuridico del personale fuori ruolo dipendente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il personale che, ai sensi del comma precedente, e' assunto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e' iscritto con decorrenza immediata alla Cassa di previdenza per i dipendenti dell'Istituto stesso ed ha facolta' di chiedere il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio effettivamente prestato presso l'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas. Per ottenere il riscatto gli interessati dovranno presentare domanda entro il termine perentorio di un anno dalla data della comunicazione di assunzione ed effettuare conseguentemente il versamento della somma pari all'intero valore di riscatto, calcolato in base alle disposizioni del regolamento di previdenza per il personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro, saranno emanate le norme per la eventuale immissione dei dipendenti di cui al secondo comma nelle categorie del personale di ruolo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'immissione predetta e' subordinata alle esigenze del servizio e dovra' effettuarsi tenendo conto del titolo di studio e delle mansioni esercitate presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas.
Testo in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967
