Provvedimento abrogato dalla l. 6 dicembre 1971, n. 1084.
Abrogato dal 1 novembre 1967
Provvedimento abrogato dalla l. 6 dicembre 1971, n. 1084.
Abrogato dal 1 novembre 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967. 94 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le pensioni liquidate a norma degli articoli 13, 14, 16, 17 e 33, in corso di godimento alla data del 12 giugno 1952, non potranno essere inferiori, a parita' di condizioni di pensionamento, a quelle risultanti dall'applicazione del precedente art. 30, lettere d) ed e), osservate le decorrenze di cui alle lettere stesse. Le pensioni medesime in corso di godimento alla data del 4 febbraio 1955, non potranno essere inferiori, a parita' di condizioni di pensionamento, a quelle risultanti dall'applicazione dell'art. 30, lettera f), osservate del pari le decorrenze di cui alla lettera stessa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 DICEMBRE 1971, N. 1084
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-07-01;638~art31 · fonte del testo