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Per i lavoratori collocati a riposo nel periodo compreso tra il 1 maggio 1946 e il 30 aprile 1947, la misura della pensione e' stabilita tenendo conto della retribuzione mensile relativa al periodo precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro, non anteriore al 1 maggio 1946. Per i lavoratori collocati a riposo nel periodo compreso tra il 1 luglio 1947 ed il 30 giugno 1948, la misura della pensione e' stabilita tenendo conto della retribuzione mensile percepita nel periodo precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro, non anteriore al 1 luglio 1947.
Testo in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967
