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Nel caso in cui il dipendente, alla cessazione del rapporto di lavoro, non abbia acquisito il diritto alla pensione, sara' effettuato a favore del dipendente stesso, per il periodo che questi abbia riscattato a termini del precedente art. 36, il rimborso delle somme versate per il riscatto di anzianita'.
Testo in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967
